mercoledì 1 marzo 2017

Dubbio amletico: Scaricare la copia informatica oppure il duplicato?

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Le opzioni di scaricamento di atto nel processo telematico sono essenzialmente la copia ed il duplicato. Vediamone la differenza.
Premessa: nel fascicolo telematico digitale sono contenuti gli atti di parte e del giudice esattamente come sono stati depositati dal soggetto. Ad esempio una sentenza in formato PDF sottoscritta digitalmente. Non sono però presenti sul documenti i dati aggiunti dalla cancelleria, come gli estremi di pubblicazione o la firma digitale del cancelliere. Pertanto:

-Download del duplicato informatico: permette di scaricare il file originale dell'atto, copia bit a bit di quello presente nel fascicolo.
Contiene la firma digitale del giudice se l'atto è nativo digitale (in formato PAdES), ma potrebbe non contenere alcuna firma digitale se l’atto è scansione di originale cartaceo.
Se invece l’atto è di parte conterrà la firma digitale nel formato apposto dalla parte, che solitamente è CAdES, quindi file p7m.
Il duplicato informatico può essere notificato a mezzo PEC senza necessità di attestazione di conformità, in quanto è ritenuto originale a tutti gli effetti. Si raccomanda però, nel caso di notifica di atto del giudice, di riportare gli estremi di pubblicazione, non presenti nell’atto, nella relazione di notifica.
Il riferimento è l'Art. 23-bis del CAD (DL 179/12) comma 1: "I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida"

-Copia informatica: permette di scaricare una copia per estratto dell'atto digitale, cioè un documento PDF che non è esattamente identico a quello presente nel fascicolo telematico, in quanto sono stati aggiunti gli estremi di pubblicazione e l’immagine grafica della “coccarda” a lato per rammentare la presenza in origine della firma digitale.
Nel caso di atti del giudice si avrà l’avviso di invalidità della firma digitale in quanto il documento risulta modificato dopo l’apposizione della firma.
Nel caso di atto di parte la firma digitale è del tutto rimossa se in origine è stata apposta in modalità CAdES.
L’utilizzo della copia informatica è consigliabile ai fini della stampa e notifica cartacea, in quanto riporta gli estremi di pubblicazione, mentre l’assenza o alterazione della firma digitale non ha alcuna evidenza sulla copia stampata, anzi, la “coccarda” ne testimonia la presenza in origine.
È importante attestare la conformità della copia all'originale telematico ex artt. 16-bis comma 9-bis e 16-undecies comma 3 del DL 179/12.

La copia informatica può anche essere notificata a mezzo PEC. Anche in questo caso è necessario attestarne la conformità all’originale presente nel fascicolo telematico ex art 3-bis L. 53/94 comma 2.

Si sono verificati casi di eccezioni poste su notifiche di duplicati informatici per l'assenza di atetstazione di conformità. Tale eccezione è infondata, ma per evitare il rischio è meglio ricorrere all'utilizzo della copia. 

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