sabato 24 febbraio 2024

Certificati anagrafici dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Da novembre 2023 non è più possibile estrarre certificati anagrafici attraverso le piattaforme precedentemente utilizzabili, tra cui le consolle.
Attualmente è possibile per gli Avvocati ottenere tali atti solamente attraverso il portale dell’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR: www.anagrafenazionale.interno.it
La novità è stata determinata dalla nnecessità di prevenire abusi ed è regolata dal decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2023. Gli utilizzatori sono soggetti a precise limitazioni e controlli:

  • l’accesso alla piattaforma, previa identificazione informatica con credenziali, è subordinato alla verifica automatica della permanenza nell’albo professionale presso il CNF,
  • si possono emettere massimo 30 certificati al giorno,
  • i certificati richiesti dall'avvocato sono rilasciati previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale
  • ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l'ANPR estrae un campione di avvocati individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre …. per le verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati,
  • gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati da ANPR, in qualità di autonomi titolari del trattamento, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018
  • ANPR conserva fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dall'avvocato.


Per accedere alla piattaforma si può utilizzare lo SPID di livello 2 oppure la carta di identità elettronica (CIE) oppure la carta nazionale dei servizi (CNS). Quest’ultima funzione è inclusa nelle comuni chiavette di firma digitale utilizzate per il PCT.

Per richiedere il certificato è necessario indicare la data di conferimento del mandato relativo al procedimento nell'ambito del quale verrà utilizzato.

Il link per l’accesso ai servizi è il seguente:

https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati/



 

lunedì 8 gennaio 2024

Il polso del Processo Telematico del 2023

Come avviene da alcuni anni, ho predisposto il seguente elaborato grafico con le interruzioni del Processo Civile telematico. I dati su cui si basa sono le comunicazioni ufficiali del PST e di Servicematica.

I colori rappresentano il livello di gravità:
-Giallo per rallentamenti o malfunzionamenti temporanei,
-Arancione per interruzioni parziali di distretti o di servizi quali il PST, i pagamenti telematici, il portale vendite telematiche ecc,
-Rosso per interruzioni di ore o intere giornate su tutto il territorio nazionale.

L'anno è stato caratterizzato da poche interruzioni generali ma parecchi malfunzionamenti brevi infrasettimanali.


 

venerdì 15 settembre 2023

Il documento strutturato XML del D.M. 110/23

Forti sono i dubbi in merito all’applicazione del D.M. 110/2023 sulla forma degli atti. Per quanto riguarda alcuni aspetti di videoscrittura previsti dall’art. 6 quali l’interlinea, il carattere e i bordi possiamo comprendere. Per il problema delle “parole chiave” si rimanda al precedente articolo su questo blog. Rimane aperta la questione relativa a file XML che dovrebbero essere formati e abbinati al deposito dell’atto.

Tale disposizione è introdotto dall’art.8 “Schemi informatici” che sostanzialmente rimanda in toto al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 art. 11. Questo articolo, al comma 1 ci dice che “L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.”

A sua volta quindi rimanda all’art. 34 dello stesso D.M. che recita “Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla  protezione dei dati personali, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati personali.” Quali sono queste specifiche? Ci viene incontro il comma 3 che “Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni anteriormente vigenti.”
In pratica, fino a che il responsabile dei servizi informativi non emetterà le specifiche tecniche non ci saranno adempimenti aggiuntivi oltre a quelli relativi alla forma dell’atto.
Poiché all’art.11 c. 2 si dice che le informazioni della nota di iscrizione a ruolo sono contenute nel documento strutturato ritengo che le nuove informazioni, per esempio le parole chiave, si aggiungeranno al file XML di accompagnamento al deposito. Presumo che le specifiche, una volta determinate, verranno introdotte nei software adottati per i depositi telematico, ad esempio Consolle Avvocato, PCT Enterprise, slPCT ecc.

venerdì 8 settembre 2023

Le parole chiave del D.M. 110/2023

Il D.M. n. 110 7 agosto 2023 dal titolo “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari…” definisce diverse caratteristiche tecniche che l’atto giudiziario depositato nel PCT deve soddisfare a partire dal 1° settembre 2023.

Alcune di queste caratteristiche tecniche sono di relativa semplice comprensione per tutti, per esempio il numero massimo di caratteri ammessi esclusi gli spazi (Art.3) , a 80.000 caratteri per l’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; 50.000 caratteri alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; 10.000 alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e' necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Oppure per la tipologia del carattere tipografico (Art. 6), che deve avere dimensione di 12 punti con interlinea di 1,5 e la pagina deve avere margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

In base alle richieste pervenutemi, più problematico e l’obbligo di indicare all’interno dell’atto le “parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio” (Art. 2 c. 1 l.c). L’idea non è nuova per la verità nel PCT poiché è già presente nel deposito telematico in Cassazione.

Il termine “Parola chiave” o Keyword è definito dal Dizionario enciclopedico di informatica della Zanichelli come “parola usata nella ricerca di informazioni all’interno di una base dati, che descrive l’argomento pertinente alla ricerca in corso.”

Devono quindi essere elencate nell’atto, presumibilmente nella parte introduttiva, un elenco di termini che devono rappresentare il tema trattato nel procedimento. Potrebbe trattarsi di parole come usucapione, accessione, anatocismo, eredità ecc. Viene da chiedersi, da informatico, se la parola chiave deve essere rigorosamente una singola parola oppure è ammessa una sequenza di termini quali “impugnazione di successione testamentaria”.

La parola chiave deve comunque essere significativa ma non banale, deve offrire un valore aggiunto rispetto all'oggetto della causa, altrimenti sarebbe un’inutile orpello informatico.

Per offrire un seppur minimo aiuto nella ricerca delle parole chiave ho predisposto un semplice strumento gratuito che cerca di estrarre parole meno comuni e più significative da un testo fornito: https://www.analizzatore-pct.it/parole_chiave.php



lunedì 26 giugno 2023

Attenzione imprese: se non comunicate la PEC rischiate di ricevere notifiche legali senza saperlo

Le imprese che non comunicano un domicilio digitale (leggasi indirizzo di posta elettronica certificata) alla camera di commercio sono soggette a sanzione amministrativa a ma soprattutto all'attribuzione di un indirizzo PEC d'ufficio.

Questo indirizzo è costituito dal codice fiscale dell’impresa nella forma: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT

ATTENZIONE: a questo indirizzo vengono notificate le sanzioni amministrative, le citazioni, istante di fallimento e qualsiasi altro atto civile, amministrativo e tributario.

La notifica è legalmente valida anche se la ditta e/o il suo legale rappresentante non leggono la PEC e magari non ne conoscono neppure l’esistenza e non hanno le credenziali di accesso.

Pertanto esiste la possibilità per le ditte inadempienti di trovarsi improvvisamente fallite o con pignoramenti a carico e conti correnti bloccati con evidenti gravi difficoltà.

Per verificare la propria PEC si deve consultare il registro INI-PEC (https://inipec.gov.it/) oppure effettuare una visura camerale.


giovedì 8 giugno 2023

Nasce il nuovo pubblico registro PEC INAD

Previsto fin dal 2022 (art. 3-bis c.1-bis CAD), è in corso di attivazione l’Indice Nazionale dei Domicili digitali (INAD) per le persone fisiche e gli enti non tenuti all’iscrizione in pubblici elenchi.
Secondo le indicazioni, l’operatività completa si avrà a partire dal 6 luglio 2023. Già dal 6 giugno è possibile effettuare consultazioni, ma sempre con esito negativo.
L’indirizzo web è: domiciliodigitale.gov.it

In questo pubblico registro confluiscono gli indirizzi PEC che i privati cittadini e gli enti non tenuti decidono volontariamente di fornire un indirizzo telematico presso cui ricevere le comunicazioni formali dalla PA ma anche per le notifiche.
Inoltre vi verranno d’ufficio trascritti anche gli indirizzi PEC dei professionisti già iscritti in altri registri quali INI-PEC o albi professionali. Nel caso si debba notificare ad un professionista nell’ambito di procedimenti al di fuori della sua sfera lavorativa si dovrà attingere a questo elenco.

Per l’avvocato pertanto, prima di notificare ad un privato diventa necessario consultare questo pubblico elenco e procedere alla notifica mediante ufficiale giudiziario solamente in caso di esito negativo della ricerca.


Il Processo Civile telematico con software gratuiti - Post Cartabia

Guida passo-passo per Avvocati alle notifiche PEC e depositi con SLpct

Questo libro è una guida pratica al Processo Telematico Civile per mezzo di strumenti il più possibile economici ed indipendenti. Aggiornato post riforma Cartabia.
È rivolto agli Avvocati di tutta Italia in quanto le procedure passo-passo descritte non sono specifiche di particolari Ordini professionali o strumenti commerciali con questi convenzionati.
È particolarmente gradito al professionista che desidera la massima libertà di scelta del mezzo telematico rispetto al mercato, l’essenzialità ed efficienza, il controllo delle procedure.
Sono descritte le prassi per effettuare depositi telematici di inscrizione a ruolo ed endo-procedimentali, esecuzioni e notifiche telematiche a mezzo Posta Elettronica Certificata, depositi presso la Corte di cassazione. Un nuovo capitolo tratta della procedura per la liquidazione dei compensi per l'assistenza in gratuito patrocinio.
Le citazioni di normativa e giurisprudenza sono ridotte all’essenziale mentre molto spazio è dedicato allo svolgimento pratico delle operazioni; sono stati inseriti riquadri con suggerimenti ed errori comuni da evitare.
Sei appendici sono dedicate ad approfondimenti su: compattazione dei PDF, formule di conformità delle copie, tipologie di firma digitale, verifica della scadenza dei certificati, errori nel deposito, risoluzione di problemi e glossario dei termini tecnici.

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